L'attestato
di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato
da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà,
alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.
L'attestato
di certificazione energetica ha una validità massima di 10
anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento
che modifica la prestazione dell'edificio.
Gli
edifici esistenti sono soggetti all'obbligo della certificazione
energetica, secondo le seguenti modalità temporali:
- a
decorrere dall' 1 settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile sarà
necesario produrre un attestato. Se l'edificio consta di piu'
unià immobiliari occorrerà realizzare un attestato
di certificazione energetica per ciascuna unità immobiliare;
- a
decorrere dall' 1 settembre 2007 ed entro l'1 luglio 2009, nel
caso di edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico,
la cui superficie utile superi i 1000 mq sarà necessario
produrre l'attestato energetico;
- a
decorrere dall' 1 gennaio 2008, nel caso di contratti "servizio
energia", nuovi o rinnovati, relativi a edifici pubblici
e privati sarà necessario produrre l'attestato energetico;
- a
decorrere dall' 1 luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso delle singole unità immobiliari sarà necessario
produrre l'attestato energetico;
- a
decorrere dall' 1 luglio 2010, nel caso di locazione dell'intero
edificio o della singola unità immobiliare sarà
necessario produrre l'attestato energetico.
|