| L'attestato 
              di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato 
              da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, 
              alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.  L'attestato 
              di certificazione energetica ha una validità massima di 10 
              anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento 
              che modifica la prestazione dell'edificio. Gli 
              edifici esistenti sono soggetti all'obbligo della certificazione 
              energetica, secondo le seguenti modalità temporali: 
              a 
                decorrere dall' 1 settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso 
                di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile sarà 
                necesario produrre un attestato. Se l'edificio consta di piu' 
                unià immobiliari occorrerà realizzare un attestato 
                di certificazione energetica per ciascuna unità immobiliare;a 
                decorrere dall' 1 settembre 2007 ed entro l'1 luglio 2009, nel 
                caso di edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso pubblico, 
                la cui superficie utile superi i 1000 mq sarà necessario 
                produrre l'attestato energetico;a 
                decorrere dall' 1 gennaio 2008, nel caso di contratti "servizio 
                energia", nuovi o rinnovati, relativi a edifici pubblici 
                e privati sarà necessario produrre l'attestato energetico;a 
                decorrere dall' 1 luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo 
                oneroso delle singole unità immobiliari sarà necessario 
                produrre l'attestato energetico;a 
                decorrere dall' 1 luglio 2010, nel caso di locazione dell'intero 
                edificio o della singola unità immobiliare sarà 
                necessario produrre l'attestato energetico. |